Troppo caldo sul posto di lavoro: cosa fare contro lo stress termico

Inviato da iside il Mar, 07/21/2020 - 15:51
Troppo caldo sul posto di lavoro: cosa fare contro lo stress termico

Con la stagione estiva si presenta, come ogni anno, il tema delle elevate temperature sui luoghi di lavoro. Un caldo eccessivo sul luogo di lavoro può essere un vero e proprio rischio per la salute del lavoratore, con problemi anche seri come colpi di calore, problemi cardiocircolatori, perdita di lucidità… questa situazione è definita “stress termico”, ovvero la persistenza di un microclima eccessivamente caldo o umido sul luogo di lavoro, e può essere combattuta in vari modi, per tutelare la propria salute e quella degli altri lavoratori.

 

Questa situazione si fa ancora più difficile a causa dell’utilizzo delle norme di prevenzione contagio da Covid19, che presumono l’utilizzo di DPI soprattutto a protezione delle vie respiratorie. Con delle temperature troppo elevate, inoltre si potrebbe incorrere nell’errore di non adottare proprio quei DPI, cruciali in questo momento di rischio sanitario.

 

Il datore di lavoro è obbligato a garantire una temperatura “adeguata” nei luoghi dove i lavoratori svolgono le proprie mansioni; la normativa di riferimento è il Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/08 (art. 63-64; allegato 4:La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori) ed è consultabile all’indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf

 

Troppo caldo: che fare se non vengono seguite le norme

 

Nel caso nel luogo di lavoro vi siano condizioni microclimatiche che causano malessere e stress si può procedere anche per vie legali; ci si può, infatti, appellare al già citato d.lgs. 81/08 per fare pressione su aziende e sugli organi preposti alla sicurezza sul lavoro tramite segnalazioni e denunce. Una procedura simile può essere intrapresa anche in mancanza di dati oggettivi, ma raccomandiamo di seguire alcuni passaggi, alleghiamo anche i fac simile delle lettere da inviare.

 

  • Per prima cosa inviare una lettera (vedere il fac-simile stress termico) al datore di lavoro, chiedendo quindi un incontro urgente per discutere il problema e l’applicazione di misure organizzative che possano risolvere la situazione. Questi ultimi, ai sensi sempre dei già citati art 63-64 e allegato 4  del d.lgs81/08, possono essere già specificati in un programma, che preveda anche misura di monitoraggio della temperatura e dell’umidità, e che può riguardare  azioni come distribuzione di acqua e sali minerali, pause aggiuntive, riduzione dei ritmi di lavoro, modifiche dell'orario di lavoro (lavoro in orari meno caldi)…
  • Nella lettera stress termicoconsigliamo di specificare che, in mancanza del rispetto delle misure proposte, si procederà con la denuncia agli organi territoriali preposti (Asl) della situazione di rischio, così come all’interruzione dell’attività lavorativa per tutelare la salute (ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 81/08).
  • La denuncia all’Asl può essere effettuata anche in contemporanea alla lettera all’azienda, senza attendere quindi l’esito dell’incontro con l’azienda. In caso di esito negativo consigliamo l’invio della denuncia ed, eventualmente, anche l’indizione di uno sciopero.
  • Visto che la stagione calda coincide con il periodo di rischio sanitario determinato dall’epidemia di Covid19, consigliamo anche l’invio di una lettera agli organi competenti alla verifica (Asl, Prefetto, NAS…) sull’utilizzo dei Dispositivi diProtezione Individuali delle vie respiratorie che, in quanto filtranti come le mascherine FFP2 e le mascherine chirurgiche, possono aumentare la situazione di stress termico. Per questo si vede l’allegato “DPI – pause”.

A fianco di questa azione di tipo legale, anche lo sciopero e altre mobilitazioni possono essere utilizzate per ottenere un’ambiente di lavoro consono e senza rischi per la salute, tra i motivi dello sciopero si può addurre il diritto dei lavoratori di interrompere la loro attività in caso di pericolo grave (art 44 d.lgs. 81/08: "il lavoratore che, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può̀ essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può̀ subire pregiudizio alcuno…).

fac_simile_lettera_per_stress_termico_dpi_0.docx

Facsimile_lettera_organi_di_vigilanza_dpi_pause_recupero_psicofisico_0.docx