Rete Iside Onlus e la Unione Sindacale di Base hanno scritto una lettera, indirizzata al Ministero della Salute, dopo aver riscontrato delle incongruenze tra le indicazioni date dallo stesso Ministero e dall' ISS e quelle dell’ECDC (Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive) nella definizione di contatto stretto con una persona positiva al Covid-19. Questo controllo è avvenuto dopo numerose segnalazioni pervenute alle nostre organizzazioni.
Nei luoghi di lavoro, infatti, questi criteri diventano ancor meno restrittivi fino ad arrivare all’assenza dell’identificazione dei contatti stretti in molte aziende. Tutto questo rende decisamente difficoltoso il tracciamento dei contagi, determinando in parte la situazione grave in cui ci troviamo ancora adesso in Italia. Il tracciamento, infatti, rappresenta lo strumento principe per la prevenzione e il mantenimento dei contagi in una soglia gestibile dal sistema sanitario; sempre secondo fonti ECDC un corretto e rapido contact tracing andrebbe a determinare una trasmissione del virus inferiore di oltre il 50% rispetto a quella attuale.
Nello specifico le incongruenze riguardano i tre parametri che danno la definizione di contatto stretto.
- Parametro A
Nella definizione di Ecdc si definisce contatto stretto “una persona che ha avuto un contatto fisico con un caso COVID-19” ; nella definizione del Ministero della Salute, invece, si specifica che il contatto deve essere "diretto" e si fa anche l'esempio della “stretta di mano”. Nella versione "italiana" di contatto stretto, quindi, si riducono i casi di lavoratori che, in presenza di un soggetto positivo al Covid, sono classificati come contatti stretti e messi in quarantena.
- Parametro B
Nella definizione di Ecdc, versione novembre 2020, si definisce contatto stretto “una persona che ha avuto un contatto faccia a faccia con un caso COVID-19 entro due metri per più di un totale di 15 minuti in un periodo di 24 ore (anche se non consecutivi)”; nella definizione del Ministero della Salute, invece, si parla solo di contatto per “almeno 15 minuti”. La definizione del parametro della durata del contatto nella versione “italiana” di 15 minuti intesi come consecutivi, rispetto a quella “europea” (15 minuti anche non consecutivi), nell'attuazione concreta nei luoghi di lavoro, produce una riduzione significativa dei soggetti classificabili come contatti stretti.
- Parametro C
Nella definizione di Ecdc si definisce contatto stretto “una persona che ha condiviso un ambiente chiuso con un caso di Covid-19 per più di 15 minuti.” ; nella definizione del Ministero della Salute, invece, si aggiunge "in assenza di DPI idonei". Nel Report di Ecdc si specifica, a supporto della loro definizione di contatto stretto che non considera l'utilizzo o meno dei DPI, che: "le maschere facciali forniscono una protezione parziale contro la trasmissione di SARS-CoV-2...( la protezione) può essere inferiore quando la maschera facciale non è sempre indossata correttamente". Si tratta di una differenza molto rilevante rispetto al numero di contatti stretti che possono essere individuati in un luogo chiuso; differenza che assume dimensioni ancora più rilevanti dei luoghi di lavoro.
Che cosa succede nei luoghi di lavoro?
I parametri, nella loro applicazione pratica nei luoghi di lavoro, risultano poi, secondo i dati in nostro possesso, ulteriormente diluiti. I datori di lavoro in diversi settori di attività hanno forzato i parametri del ministero fino ad arrivare, in molti casi, ad una definizione del tipo “contatto con un caso positivo al Covid-19 a distanza minore di 2 mt, per almeno 15 minuti consecutivi e senza indossare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”. Solo in questo caso il lavoratore è considerato a rischio in molte aziende e messo, di conseguenza, in quarantena.
La mappatura dei contatti è inoltre delegata da parte degli enti territoriali ai medici aziendali, portando ad un tracciamento dei contatti stretti decisamente basso, se non nullo. In questo modo i lavoratori stati a contatto con un collega positivo al Covid continuano a lavorare e potenzialmente, se positivi asintomatici, possono contagiare gli altri.
Chiediamo un incontro al Ministero della Salute e di ridefinire, in coerenza con le indicazioni di Ecdc, i parametri per l'individuazione dei contatti stretti di un caso di Covid-19, così come di verificare che vengano applicati in modo corretto nei luoghi di lavoro; un contact tracing corretto, rapido ed efficace rappresenta la misura primaria per ridurre la diffusione del contagio sia nel luoghi di lavoro e in tutta la società.
Lett%20Usb%20MinSal%20contact%20tracing.pdf