Sorveglianza sanitaria e stress

Sorveglianza sanitaria e stress
Domanda

Sorveglianza sanitaria: un'infermiera viene trasferita a lavorare in un carcere, le viene detto che il trasferimento è temporaneo causa Covid. Dopo 6 mesi sviluppa gravi sintomi da stress, è costretta a stare in malattia e da 7 mesi è in terapia psicofarmacologica, consultando mensilmente il curante psichiatra e presenta una relazione clinica di una psicologa psicoterapeuta per poter richiedere una diversa collocazione lavorativa all'interno dell'Asst. Dopo la visita con il medico competente, passati 7 mesi di malattia, quest’ultimo ha sospeso il giudizio di idoneità, dicendo alla dipendente che sarà sottoposta alla visita di una psicologa dell'azienda sanitaria per cui lavora. È corretto che al medico competente non basti l'ampia documentazione clinica fornita, ma sottoponga a visita psicologica la dipendente, effettuata da collega dipendente della stessa Asst?

Risposta

Il medico competente, anche se formalmente e in modo pretestuoso, ha il potere di richiedere ulteriori accertamenti per valutare l’idoneità alla mansione di una lavoratrice. La lavoratrice, però, ha il diritto di fare ricorso rispetto al giudizio di idoneità, formulato dal medico competente, presso il collegio medico dell’Asl di riferimento, questo ai sensi dell’articolo 41 comma nove del testo unico salute e sicurezza. In sintesi, se il giudizio di idoneità che produrrà il medico competente non soddisfa la lavoratrice, può fare ricorso al collegio medico Asl, il cui parere supera quello del medico competente. Ma, aldilà di questa questione della idoneità alla mansione, la lavoratrice, considerate le patologie di cui è stata vittima a causa del compito svolto in carcere, potrebbe anche fare denuncia per il riconoscimento di malattia professionale all’Inail.