Inidoneità alla mansione, quale trattamento salariale?

Domanda

I lavoratori del trasporto pubblico locale, in particolare quelli aventi mansioni che interessano l'esercizio, sia su gomma che su ferro, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria come previsto dal D.lgs. 81/2008 e, come previsto dall'articolo 41,comma 1) lettera b), anche su richiesta del lavoratore. Ovemai il medico competente dovesse riscontrare una inidoneità, se ho capito bene, si applica il successivo articolo 42 il quale, per la parte economica, prevede che al lavoratore sia garantito il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza; volevo sapere se in tali voci sono contemplate anche voci salariali legate a contratti di secondo livello e specificatamente correlate alla mansione di provenienza.
Grazie

Risposta

L'art 42 comma 1 non entra nel dettaglio delle voci salariali previste dalla contrattazione aziendale. La legge dice che il datore di lavoro in caso di "un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza", da cui si deduce che, in caso di cambiamento di mansione, il datore di lavoro debba garantire interamente il trattamento salariale.