L’insegnante è obbliagato a portare il camice fornito dalla scuola?

Nella scuola primaria in cui lavoro un’insegnante di sostegno è stata minacciata di richiamo, questo perché non vuole indossare camice terital fornito dalla scuola, perché non della sua misura, ed è da portare e lavare a casa sua dopo l'uso. L’insegnante indossa senza problemi mascherina e visiera, è obbliagata a portare anche il camice fornito dalla scuola?
Domanda

Nella scuola primaria in cui lavoro un’insegnante di sostegno è stata minacciata di richiamo, questo perché non vuole indossare camice terital fornito dalla scuola, perché non della sua misura, ed è da portare e lavare a casa sua dopo l'uso. L’insegnante indossa senza problemi mascherina e visiera, è obbliagata a portare anche il camice fornito dalla scuola?

Risposta

Le norme e leggi che obbligano il datore di lavoro al lavaggio a norma dei camici di lavoro, quando intesi come DPI come nel caso degli assistenti ai soggetti disabili e a rischio di contagio sono molteplici:

Il riferimento chiave è la circolare del Ministero del Lavoro n° 34 del 29/04/1999: “qualora l'indumento assolva anche ad una funzione protettiva viene equiparato ad un dispositivo di protezione individuale (DPI)... con conseguente obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro.”

Il D.lgs. 81/2008 l’art. 77, comma 4 lett A stabilisce che “il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.

Altri riferimenti normativi sono l’Art 273 dlgs 81/08 “Obbligo lavaggio indumenti di lavoro per rischio biologico”, l’obbligo lavaggio rispetto requisiti dalla norma uni EN 14065/2004, la sentenza n.8585 del 28/04/2015 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro: ”se il lavaggio è indispensabile per mantenere gli indumenti di lavoro in stato di efficienza, tale onere non può essere in capo al lavoratore ma al datore di lavoro”

Ricordiamo che i DPI ( ai sensi art 76 comma 2 lett c-d) devono avere adeguati requisiti di comfort, qualità e adattabilità all’utilizzatore, quindi i camici devono essere di qualità  sul anche piano della traspirazione.