Omicidio sul lavoro: la nostra proposta.

Inviato da iside il Gio, 04/21/2022 - 11:03
Omicidio sul lavoro: la nostra proposta

Di Seguito il testo della nostra Proposta di Legge per inserire il reato di omicidio e lesioni gravi sul lavoro nel Codice Penale.

Testo PDL Omicidio e lesioni gravi sul lavoro.pdf

 


Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime alle lavoratrici ed ai lavoratori

 

Negli ultimi 5 anni in Italia oltre 4 mila lavoratrici e lavoratori sono morti sui luoghi di lavoro, quasi 4 milioni hanno riportato gravi ferite, traumi e danni di varia natura, a causa, in particolar modo, di tagli, schiacciamenti, urti, cadute dall'alto; circa 300 mila hanno subìto un danno permanente; oltre 300 mila si sono ammalati perché esposti ad agenti inquinanti ed a ritmi di lavoro usuranti. A fronte di questi numeri impressionanti le pene comminate ai responsabili per la mancata osservanza delle disposizioni normative in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono molto tenui e di scarsa rilevanza.

Prima dell’approvazione del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le risposte sanzionatorie ai casi di incidenti sul lavoro avvenivano in assenza di disciplina penale specifica. Il nostro codice penale, prevedendo soltanto le fattispecie di reato di omicidio colposo e di omicidio doloso, rendeva, di fatto, determinante la verifica dell'elemento psicologico dell’agente, al fine di ricondurre il caso concreto nell'alveo della fattispecie di reato ad essa corrispondente. Ciò avveniva a seguito di oscillanti interpretazioni giurisprudenziali, legate all’analisi del requisito soggettivo della condotta di volta in volta in esame, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di colpa cosciente o di dolo eventuale, presupposti per la comminazione delle pene. Si ricorda che la colpa cosciente sussiste quando l'agente, pur rappresentandosi l'astratta possibilità di realizzazione di un evento che determini la morte o la lesione del lavoratore, ne respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Nel caso di dolo eventuale, invece, sussiste l'accettazione del rischio che si realizzi l’evento, concretamente possibile, pur non direttamente voluto.

A seguito di tali difficoltà e del drammatico e costante susseguirsi di gravi incidenti sul lavoro, talvolta anche mortali, il Governo varò il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». Con esso, si mirò a modificare e integrare la disciplina di omicidio colposo, inasprendo il trattamento sanzionatorio di tale reato e del reato di lesioni personali colpose, dando autonomo risalto alle ipotesi in cui tali reati fossero commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Nonostante ciò, non si sono mai rivelati adeguati l’ordinamento giuridico italiano e i trattamenti sanzionatori, di fronte a ogni caso in cui il datore di lavoro cagionasse la morte di un lavoratore, per distrazione, disinteresse, o noncuranza delle normative sulla sicurezza, al fine di privilegiare il profitto rispetto alla tutela della vita umana, della salute, del diritto al lavoro e della dignità umana.

L’attuale assetto normativo prevede, infatti, all’art. 589 comma 2 del codice penale, il reato di omicidio colposo aggravato, con pene dai 2 ai 7 anni di reclusione, qualora l’evento mortale avvenga in conseguenza di violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, attualmente stabilite dal Decreto legislativo 81/2008. La genericità degli obblighi e le entità delle pene previste rendono, de facto, poco efficace il potere di deterrenza nei confronti dei responsabili.

Per questi motivi, Il nuovo reato di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime sul lavoro, che si intende introdurre con la presente proposta di legge, attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte del datore di lavoro, prevedendo entità di sanzioni differenti in base al grado della colpa o dell’agente e della gravità del fatto.

Le norme de quo stabiliscono un aumento di pena nei casi in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi necessari a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, frutto di un ingiustificabile e inaccettabile disinteresse per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tale disegno di legge, precisamente, introduce nel nostro ordinamento il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime, alla stregua della recente introduzione del reato di omicidio stradale, realizzato attraverso l’introduzione dell’articolo 589-bis del codice penale, nonché una serie di sanzioni che determinino un efficace potere di deterrenza nei confronti di coloro che, con l’obiettivo di ridurre i costi e aumentare il profitto, deliberatamente violino gli obblighi di legge e provochino con il loro comportamento infortuni mortali e lesioni gravi per lavoratrici e lavoratori.

Nel corso della XVII e XVIII legislatura sono stati presentati al Senato della Repubblica due disegni di legge molto simili, assegnati alla II Commissione Giustizia, il cui iter di discussione non è mai iniziato, e che prevedono, anch’essi, l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime: il primo DDL a firma dei Senatori Barozzino e Casson ed il secondo a prima firma della Senatrice Valeria Valente.

I disegni di legge introducono nuovi articoli nel codice penale aventi per oggetto, rispettivamente, il reato di omicidio sul lavoro (589-quater, 589-quinquies) e quello di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime (590-septies e 590-octies). In entrambi, si conferma l’entità della pena già definita nell’art 589 c.p. in vigore, e si prevede un aumento, da 8 a 12 anni di reclusione, in caso di morte del lavoratore, e da 3 a 7 anni, per lesioni gravi o gravissime, qualora risulti che il datore di lavoro non abbia adempiuto:

 

  • ai due obblighi base previsti dal D. Lgs. 81/08 per la tutela della salute e la sicurezza: la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
  • agli obblighi per la prevenzione e protezione dai rischi da agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, incendio, previsti da capitoli specifici del D. Lgs 81/08, e/o per mancata consegna ai lavoratori di attrezzature di lavoro e Dpi a norma.

Con la presente proposta, si intende ulteriormente rafforzare il sistema di “obblighi-sanzioni-pene”, sia per il reato di omicidio che di lesioni gravi, e si propone, oltre ad un aumento rilevante delle pene, di risolvere le criticità rispetto alla violazione dei cosiddetti obblighi di base del D. Lgs. 81/08, in particolare, rispetto alle caratteristiche della Valutazione dei Rischi e del relativo Documento (DVR). Non si ritiene infatti sufficiente introdurre la previsione di un aumento di pena, in caso di morte o lesioni gravi del lavoratore, unicamente nel caso in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi, considerando determinante il mero assolvimento di un obbligo burocratico. La previsione di un aumento di pena non avrebbe alcun potere di deterrenza nei confronti del datore di lavoro se non si definiscono dettagliatamente le caratteristiche che deve avere un DVR, per essere ritenuto corretto e “non punibile”, sia dal punto di vista metodologico sia rispetto alla veridicità dei dati sui quali si basa la valutazione del livello di esposizione al rischio del lavoratore.

È indispensabile, quindi, per stabilire se un DVR può essere ritenuto corretto, ed il datore di lavoro non punibile per tale mancanza, definire (con modifiche ai relativi articoli del D.lgs. 81/08):

A. Le caratteristiche metodologiche che deve possedere un DVR per essere conforme alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio.

B. L’obbligo per il datore di lavoro di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione secondo lo schema per priorità: eliminare il rischio alla fonte, adottare misure di protezione collettive, fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo. 

C. L’obbligo, per soggetti che indagano sulle cause della morte e delle lesioni subite dal lavoratore, di verificare, con la partecipazione degli RLS ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.

Si stabilisce inoltre di istituire specifiche tutele per chiunque segnala illeciti o omissioni nell’attuazione delle norme in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Sulla base di queste considerazioni, il nuovo reato di omicidio e lesioni sul lavoro attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte, distinguendole in base al grado della colpa.

 

In particolare:

 

 Articolo 1 (Omicidio sul lavoro):

  1. Punisce con la reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; si tratta del caso base attualmente punito dall’art. 589 c.p. con la reclusione da due a sette anni.
  2. Prevede un aggravamento di pena (dai dieci ai diciotto anni) nei casi in cui il datore di lavoro:

     B.1 Non abbia adempiuto agli obblighi base della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. n. N 81/2008: la corretta valutazione dei rischi (come definita dall’art 3 del presente DDL), la nomina del RSPP, la comunicazione all’INAIL della natura delle lavorazioni svolte ed i relativi rischi.

     B.2 Per la violazione degli obblighi, previsti dal D.lgs. 81/2008, in tema di agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici, rischio incendio, atmosfere esplosive.

     B.3 Fornisce ai lavoratori strumenti, attrezzature o Dpi non conformi alla normativa comunitaria e nazionale; modifica, per esigenze produttive, i sistemi di protezione delle macchine; non effettua la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori rispetto all'utilizzo in sicurezza di attrezzature e Dpi.

      C) Prevede un aumento di pena: in particolare la pena che dovrebbe essere inflitta per la violazione più grave aumenta fino al triplo qualora il reo cagioni la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

      D) Prevede un’aggravante specifica qualora sia riconosciuta anche la responsabilità della persona giuridica ex D.lgs. n. 231/2001, e per il datore di lavoro che operava senza assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

      E) Prevede un’ulteriore aggravante (sfruttamento sul lavoro) nel caso di cui il responsabile sia punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.; la pena in questo caso è aumentata da un terzo a due terzi.

Articolo 2 (lesioni sul lavoro gravi e gravissime)

Prevede un aumento con diversa gradazione delle pene, da 2 a 10 anni di reclusione, sulla base dei criteri di violazioni definiti all’art. 1.


Articolo 3 (modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Articolo 4 (modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo).

Articolo 5 (modifiche al codice di procedura penale).

Articolo 6: dispone in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Articolo 7 (modifiche in materia di competenza penale del giudice di pace).

Articolo 8: (norme di coordinamento).

Articolo 9: (entrata in vigore).

 

PROPOSTA DI LEGGE

Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime alle lavoratrici ed ai lavoratori

 

Art. 1

Omicidio sul lavoro

  

  1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, sono aggiunti i seguenti:

«Art.589-quater. (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D. Lgs. n. 81/2008 (con i criteri definiti dall’art.3 di questo DDL) o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

I soggetti deputati ad accertare le cause della morte dei lavoratori devono verificare, con la partecipazione dei RLS ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.

La pena indicata nel secondo comma si applica anche a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs. 81/2008, metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.lgs. n. 81/2008, e cagioni per colpa la morte di una persona.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D.lgs. n. 81/2008; 2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D.lgs. n. 81/2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.»

  1. Art. 589-quinquies. (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro) Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603 bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a dodici anni.

 

Art. 2

Lesioni personali sul lavoro gravi e gravissime

 

  1. Dopo l'articolo 590-quater del codice penale, sono aggiunti i seguenti: «Art. 590-quinquies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime). Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a quattro anni per le lesioni gravi, e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi attraverso l’elaborazione del documento di cui all’art. 28 D. Lgs. n. 81/2008 (con i criteri definiti dall’art. 3 della presente legge) o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da quattro a sette anni per le lesioni gravi, e da sette a dieci anni per le lesioni gravissime.

I soggetti che indagano sulle cause delle lesioni subite dal lavoratore devono verificare, con la partecipazione dei RLS ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.

La stessa pena si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs. 81/2008, metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.lgs. n. 81/2008, e cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

La pena di cui ai commi precedenti si applica altresì:

1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D. Lgs n. 81/2008;

2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II del D. Lgs n. 81/2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.»

  1. «Art. 590-sexies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro).

Nel caso di cui all'articolo 590-quinquies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603-bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

  1. «Art. 590-septies. (Definizione di lavoratore e datore di lavoro)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si intende per:

 

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, ovunque si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

 

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.»

 

 

Art. 3

 

Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

  1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. all’art. 2, comma 1, lettera dd), le parole «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies del codice penale»;

 

  1. all’art. 302 le parole «ovvero i reati di cui all’articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies, del codice penale»;

 

 

  1. all’art. 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. I criteri devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema di priorità: 1. Eliminare il rischio alla fonte, 2. Adottare misure di protezione collettive, 3. Fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

 

  1. si introduce l’articolo 20-bis: «Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'art. 28 della legge 300/70, perché ne ordini l'immediata applicazione.

Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta, intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza.

I rappresentanti sindacali di cui al comma 1 sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha il compito di costituire al proprio interno, con decreto attuativo da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un soggetto avente la funzione di tutelare i rappresentanti sindacali da azioni ritorsive del datore di lavoro, e di introdurre, nell’ambito di una riorganizzazione dei dipartimenti, organi e uffici ad esso pertinenti, un apposito ufficio che abbia il compito di accertare la correttezza del Documento di Valutazione dei Rischi e la non punibilità del datore di lavoro, ai sensi della presente lettera.

In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.».

 

 

Art. 4

 

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo

 

  1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma e 589-bis e 589-quater»;

 

  1. all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

 

  1. all'articolo 590, il secondo comma è abrogato.

 

 

Art. 5

 

Modifiche al codice di procedura penale

 

  1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente: «m-quinquies) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»;

 

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente: «m-sexies) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590- quinquies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

 

c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589-bis, 589-quater, 590-bis, 590-quinquies»;

 

d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

 

e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

 

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-quinquies del codice penale»;

 

g) all'articolo 552, il comma 1-bis è così sostituito: «Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari»;

 

h) all’articolo 552, il comma 1-ter è così sostituito: «Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

 

 

Art. 6

 

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

 

 

  1. Al D. Lgs. n. 231/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. all'articolo 25-septies primo comma, le parole «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;

 

  1. all'articolo 25-septies secondo comma, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;

 

 

  1. all'articolo 25-septies terzo comma, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-quinquies del codice penale».

 

 

Art. 7

 

Competenza penale del giudice di pace

 

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 274/2000, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni», sono soppresse.

 

 

Art. 8

 

Norme di coordinamento

 

  1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies del codice penale, come introdotti dalla presente legge.

 

 

Art. 9

 

Entrata in vigore

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

Testo-PDL-Omicidio-e-lesioni-gravi-sul-lavoro.pdf